L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione numero 68/E del 19 Marzo 2009, ha stabilito che per lo scomputo delle ritenute risulta sufficiente la fattura: se manca la certificazione, il professionista o l’impresa, al fine di provare di aver subito la ritenuta, deve esibire la fattura e la relativa documentazione, derivante da banche o altri intermediari finanziari, a dimostrazione dell’importo netto effettivamente percepito.
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