Con la circolare numero 11/E del 2010, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che se il contribuente presenta nei termini di legge una dichiarazione che è infedele, e la ravvede nei 90 giorni successivi, versa le medesime sanzioni stabilite per la regolarizzazione, sempre nell’arco di 90 giorni, della dichiarazione omessa, cioè 21 Euro più il 3 per cento sul minore versamento effettuato. Si fa notare come la norma sul ravvedimento operoso (l’articolo 13, primo comma, lettera c), del Decreto Legislativo 472/1997) si rivolga in modo esplicito solamente alla fattispecie della dichiarazione omessa e non a quella della dichiarazione integrativa.
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