L’emendamento al decreto legge n. 40/2010 stabilisce che sarà possibile chiudere le liti tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e alla commissione tributaria centrale. A condizione però che l’Amministrazione Finanziaria sia risultata soccombente in tutte e due i gradi del giudizio precedenti e con il versamento del 5% del valore dell’imposta contestata. Per determinare il valore della lite pendente in Cassazione bisogna fare riferimento all’importo dell’imposta che aveva formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni collegate al tributo (articolo 16, comma 3, legge n. 289/2002).
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