I contribuenti danneggiati dai ritardi dell’Amministrazione Finanziaria possono chiedere il risarcimento dei danni subiti. Tale istanza va presentata alla Commissione tributaria provinciale, competente a valutare e liquidare ogni tipo di richiesta accessoria presentata dal contribuente. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14499 del 16 giugno 2010.
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