L’INPS, con le Circolari n. 106 e n. 148 del 2010 ha stabilito che, a partire dal 3 agosto scorso, INPS ed Equitalia gestiscono due autonome procedure per la concessione delle rateizzazioni dei debiti contributivi. In primis, occorre distinguere i debiti in fase amministrativa dai debiti iscritti a ruolo. Nel primo caso rientrano sia i debiti ancora non trasferiti ad Equitalia da parte dell’Inps, sia quelli iscritti a ruolo, ma non ancora notificati al contribuente con la cartella di pagamento. In questo caso, l’istanza di rateizzazione deve essere presentata all’Inps. Nel secondo caso, invece, i debiti sono quelli inclusi in una cartella di pagamento notificata al contribuente e l’istanza di rateizzazione deve essere presentata ad Equitalia.
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