La Corte di Cassazione con la sentenza n. 1230 del 20 gennaio 2011 ha chiarito che la mancata o tardiva presentazione del modello DM10, recante la dettagliata indicazione dei contributi previdenziali da versare, non configura la fattispecie dell’evasione contributiva, bensì quella dell’omissione. Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato che non può essere contestata l'evasione se l'imprenditore non ha volontariamente occultato informazioni all'INPS, ma ha semplicemente omesso la presentazione di un documento formale contenete dati già in possesso dell'Istituto.
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