Una sentenza della Corte di Cassazione sottolinea che i debiti per contributi previdenziali, non costituendo un credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro, in caso di trasferimento di azienda, seguono la disciplina prevista dal citato articolo 2560 del codice civile.
Il credito per omesso pagamento di contributi è infatti un credito proprio dell'Inps e non un credito del lavoratore, benché trovi origine nel rapporto di lavoro in corso. Il lavoratore è "estraneo" al rapporto contributivo (anche se chiaramente interessato dall'adempimento dell'obbligo).
Il caso risolto dalla corte riguardava una società che ha acquisito un'azienda; l'oggetto era costituito da un credito previdenziale (sorto con un'altra società), per contributi non corrisposti, vantato dall'Inps che, per il suo recupero, ha provveduto con decreto ingiuntivo. Cassazione Sentenza n. 8179/00.
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