E' stata pubblicata ieri la circolare INPS n. 170-2017, sui conguagli delle prestazioni dei Fondi di integrazione salariale e Fondi di solidarietà ex articolo 26 e ss del D.lgs n. 148/2015. Il documento fornisce in particolare le istruzioni:
L’articolo 33 del D.lgs n. 148/2015 prevede infatti che, in caso di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e di assegno di solidarietà per la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro versi un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse.
L’azienda è tenuta al pagamento del contributo addizionale calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione della prestazione.
Nell’ambito del flusso UniEmens del mese di paga successivo alla data di autorizzazione, l’azienda è tenuta a esporre, oltre al contributo addizionale del mese in corso, anche il contributo addizionale riferito a periodi di autorizzazione che insistono sui periodi di paga intercorrenti fra la data d’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa e quello in cui ricade il provvedimento di concessione della prestazione, e ad assolvere i conseguenti obblighi contributivi.
Ti possono interessare: