News Pubblicata il 31/01/2018

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NASPI : ok anche in caso di dimissioni per trasferimento

I casi in cui il lavoratore ha diritto alla NASPI anche in caso di dimissioni dopo il trasferimento - messaggio INPS n. 369 del 26 gennaio 2018



L’INPS, con il Messaggio n. 369 del 26 gennaio 2018, fornisce indicazioni in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI  nei casi di:

L' Inps ricorda le precedenti istruzioni in materia e sottolinea che in questi casi lo stato di disoccupazione del lavoratore si puo considerare involontario e dare quindi diritto al trattamento di disoccupazione NASPI, sia  nel caso si realizzi per  risoluzione consensuale con procedura di conciliazione e l'erogazione di  somme compensative al lavoratore, sia per dimissioni per giusta causa.  

Va ricordato  che  si ha giusta causa di dimissioni qualora il trasferimento non sia sorretto da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive e ciò anche indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro. 

In questo caso   al lavoratore è richiesta la  documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), e se la controversia giudiziale o extragiudiziale. non ha raggiunto una definizione il lavoratore è tenuto  a comunicarne l’esito . Inoltre  laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, l’INPS potrà procedere al recupero di quanto pagato a titolo di indennità di disoccupazione.

Fonte: Inps



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