Non è necessaria l'autorizzazione del PM per acquisire i dati archiviati nel computer del professionista se lo stesso era assente e il personale dello studio ha collaborato con la Guardia di Finanza. A dare questa interpretazione dei controlli è l'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6486 del 6 marzo 2019.
L'ordinanza muove dal ricorso di un odontoiatra che aveva ricevuto avvisi di accertamento a seguito dell'attività di verifica della Guardia di Finanza svolta nell'abitazione utilizzata ad uso promiscuo dallo stesso. Al momento dell'ispezione il medico non era in studio, e il personale ha collaborato nei controlli senza opporsi al salvataggio dei dati archiviati dal professionista nel proprio pc.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha fornito chiarimenti specificando che:
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