News Pubblicata il 11/12/2024

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Fondo Clero aumenta il contributo statale

di Redazione Fisco e Tasse

Adeguamento dei contributi al Fondo clero e ministri di altre religioni. Le istruzioni INPS 2023 su importi, modalità di versamento e rimborsi



Con Decreto del 30 ottobre 2024  del Ministero del Lavoro, pubblicato in GU il 9 dicembre  è stato stabilito  l' adeguamento del contributo annuo dello Stato, in favore del Fondo  di previdenza del clero  e  dei  ministri  di  culto  delle  confessioni religiose diverse dalla cattolica, relativo all'anno 2023.

In particolare, il contributo a carico dello Stato di cui all'art.  21,  secondo  comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903, e' aumentato, a decorrere dal  1°  gennaio  2023, 

Inoltre il contributo  straordinario di cui all'art. 11 del decreto-legge  22  dicembre  1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio   1982, n. 54, e' stabilito in euro 1.032.914,00. 

Contributi  2023 Fondo Clero e modalità di versamento 

Nella Gazzetta Ufficiale  del  4 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto interministeriale del 21 luglio 2023   che  come ogni anno ridetermina il  contributo dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica,  per l'anno precedente.

Il decreto statuisce che Il contributo a carico degli iscritti al Fondo  di  previdenza  del  clero e dei ministri di culto  delle  confessioni  religiose  diverse  dalla cattolica, 

e' aumentato, a decorrere dal 1°  gennaio  2022,  e   passa 

AGGIORNAMENTO 15 SETTEMBRE 2023

Con il decreto 23 giugno 2023 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 settembre 2023 è stato anche adeguato il contributo a carico dello Stato, che passa da 

Con la  circolare INPS 94 del 23.11.2023    sono state fornite le istruzioni aggiornate. L'istituto precisa che  :

1. VERSAMENTO AUTONOMO DIGITALE  nel Portale dei Pagamenti – Fondo Clero del sito www.inps.it  solo nei casi  seguenti:

Con la modalità Avviso di Pagamento “pagoPA” l’interessato può effettuare il pagamento tramite canali, sia fisici che on line, di banche e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) ad esempio:

2. VERSAMENTO UNICO A MEZZO BONIFICO per i pagamenti a carico dei seguenti soggetti:

da effettuare esclusivamente con bonifico diretto in Tesoreria provinciale sulla contabilità speciale intestata alla Direzione provinciale di Terni:  IBAN: IT06H0100003245321200001248 -  BIC:BITAITRRENT valido anche per i versamenti all’interno dell’“area euro”.

ATTENZIOE L’utilizzo del bonifico viene eccezionalmente consentito anche ai singoli iscritti che si trovino all’estero   PREVIA  richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale di Terni, a mezzo posta elettronica ordinaria, alla casella istituzionale Fondo.Clero@inps.it, oppure via PEC all’indirizzo direzione.provinciale.terni@postacert.inps.gov.it.

Viene inoltre specificato con riferimento ai bonifici che  l’acquisizione dell’importo sarà possibile unicamente se nel campo “causale” sono presenti i seguenti dati:

1) la parola “CLERO”;

2) il codice fiscale del sacerdote o del ministro di culto per i bonifici di singoli iscritti, ovvero l’identificativo dell’ICSC o della confessione acattolica per i bonifici cumulativi;

3) il periodo di riferimento (“dal/al”, in gg/mm/aaaa).

In assenza dei predetti dati il pagamento non implementerà l’estratto conto per mancanza di individuazione certa della posizione previdenziale.

Fondo sostentamento clero: beneficiari

Si ricorda che :

Per l’accertamento di tale status è richiesta: 

- per i sacerdoti secolari, l'attestazione dell'ordinario che esercita sui medesimi la giurisdizione secondo le norme del diritto canonico; 

- per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, l'attestazione da parte dei competenti organi della rispettiva confessione.

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo è estesa :

Precisazioni per il clero cattolico

Con esclusivo riferimento al clero cattolico, l'INPS  segnala che: 

a) non esiste identità temporale tra obbligo contributivo e accesso al sistema di sostentamento;

b) il sostentamento interviene in un tempo successivo all’ordinazione o all’inizio del ministero in Italia e potrebbe essere anche escluso; 

c) grava unicamente sul ministro di culto la contribuzione dovuta nel periodo compreso tra ordinazione sacerdotale e inserimento nel sistema di sostentamento

L'istituto ricorda quindi alle Curie Diocesane di notificare alla Direzione provinciale di Terni tempestivamente le ordinazioni sacerdotali, le comunicazioni di inizio del ministero in Italia per gli stranieri, nonché qualsiasi altra causa di variazione/cessazione dell’obbligo contributivo, allegando la relativa documentazione.

Vengono quindi forniti ulteriori chiarimenti  su rimborsi, decorrenza dell’obbligo contributivo e relativi adempimenti

Differenze contributive  per periodi pregressi da pensionati

La circolare precisa infine che considerato che il contributo relativo al Fondo clero è legato all'aumento percentuale che ha dato luogo alla variazione degli importi di pensione e assume carattere definitivo solo a posteriori. Ne deriva che gli adeguamenti retroattivi sono dovuti anche dai pensionati per cui in tali casi sulle pensioni a carico del Fondo verranno impostati i recuperi delle differenze.

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Fonte: Inps


1 FILE ALLEGATO:
ML Decreto Fondo previdenza clero 2020

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