Stando all’art 1 della Legge n 15 del 13 febbraio 2020 denominata Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed entrata in vigore il 25 marzo 2020 "la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per lo sviluppo della conoscenza, la diffusione della cultura, la promozione del progresso civile."
Gli scopi complessivi della suddetta legge vengono poi enunciati dall’art.2 che sinteticamente si riporta di seguito:
La Legge n. 15/2020 porta a 3.250.000 euro annui, a decorrere dal 2020, la dotazione prevista per il ricorso al credito d’imposta per le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri.
Il credito d’imposta introdotto dall’articolo 1, comma 319, della legge 205/2017, è in favore degli esercenti attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi con codice Ateco principale:
Il credito è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate con il Dm 23 aprile 2018.
Il credito d’imposta è concesso per:
Condizioni per avere l’agevolazione fiscale:
Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24.
Vediamo le altre novità della legge.
Sono incentivate le donazioni librarie previste con modifica del testo dell'art. 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166 recante: «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi."
La presunzione di cessione di cui all'art. 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, è stata prevista anche per i libri e l'art 7 della Legge 15/2020 introduce la seguente modifica. Non opera la presunzione "per le cessione dei libri e dei relativi supporti integrativi non piu' commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l'idoneità all'utilizzo o per altri motivi similari"
La legge per la promozione della lettura introduce inoltre le seguenti azioni:
Modificando la legge n 128/2011 si stabilisce inoltre che “la vendita di libri effettuata da chiunque e con qualsiasi modalità” è consentita con:
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