News Pubblicata il 23/04/2025

Tempo di lettura: 4 minuti

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2025: istanze fino al 30 aprile

di Redazione Fisco e Tasse

Fino al 30 aprile 2025 invio della dichiarazione per fruire dei benefici fiscali sui consumi di gasolio del 1° trimestre 2025: importo rimborsabile e modalità di fruizione



Dal 1° al 30 aprile 2025 è possibile presentare la dichiarazione, da parte delle imprese di autotrasporto, necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall’art. 24-ter del D.Lgs. n.504/95, relativamente ai consumi di carburante effettuati nel primo trimestre 2025 (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo).

Lo comunica l'Agenzia delle Dogane con Nota del 28.03.2025 n. 195193 che qui pubblichiamo.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2025, il beneficio in oggetto spetta per:

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2025: presenta la dichiarazione

Sul sito Internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.adm.gov.it (“Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione - Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2025 - Software gasolio autotrazione 1° trimestre 2025”) è disponibile il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2025.

Per i soggetti che non si avvalgono del Servizio Telematico Doganale, si ricorda che il contenuto della dichiarazione di consumo presentata in forma cartacea (qui in allegato in formato xlsx e in formato ods) e resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 deve essere riprodotto su supporto informatico (CD-rom, DVD, pen drive USB) da consegnare unitamente alla medesima dichiarazione.

Come precisato con la Circolare n. 125/D, del 20.06.2000, sono competenti alla ricezione delle dichiarazioni:

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2025: importo rimborsabile

La misura del beneficio riconoscibile è pari a:

Ricordiamo che l’art. 8, comma 1, del decreto legge n. 124/2019, convertito in legge n. 157/2019, ha inciso sul criterio di determinazione del credito spettante agli esercenti trasporto merci e talune attività di trasporto persone inserendo nel comma 4 dell’art. 24-ter del D.Lgs. n. 504/95 una soglia entro la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il beneficio può essere riconosciuto.

Rimborso accise gasolio autotrazione 1° trimestre 2025: fruizione del credito

Per la fruizione del rimborso dell’importo sopra indicato, i soggetti interessati dovranno indicare nella dichiarazione presentata all’Ufficio delle dogane se intendono utilizzarlo:

Termini di utilizzo credito maturato nel precedente trimestre

Relativamente ai crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al quarto trimestre dell’anno 2024, potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2026.

Da tale data decorre il termine, previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 277/2000, per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2027.

Fonte: Agenzia delle Dogane


3 FILE ALLEGATI:
Nota Dogane 0195193 del 28.03.2025 Rimborso accise gasolio 1° trimestre 2025 - xlsx Rimborso accise gasolio 1° trimestre 2025 - ods

TAG: Agevolazioni per le Piccole e Medie Imprese Accise