Prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità di utilizzare il c.d. tax credit vacanze, il contributo fino 500,00 euro da utilizzare per soggiorni in alberghi, campeggi, villaggi turistici, agriturismi e bed & breakfast in Italia. Lo ha stabilito l'articolo 7, comma 3-bis del Decreto Milleproroghe recentemente convertito in legge e in corso di pubblicazione in GU.
Questo significa che i soggetti che ne avevano fatto richiesta entro la fine del 2020 e che non ne hanno usufruito, avranno tempo fino alla fine dell'anno per poterlo utilizzare.
Ricordiamo che, l'agevolazione è concessa per i pagamenti di servizi turistici usufruiti sul territorio nazionale e, a seguito nella modifica introdotta, il credito è utilizzabile dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 (in luogo del 30 giugno 2021 precedentemente prorogato dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, cosiddetto decreto “Ristori”), una sola volta, da un solo componente per nucleo familiare, ed è attribuito:
l'importo del quale diminuisce per nuclei familiari più ristretti, ovvero:
Il beneficio è fruibile esclusivamente:
Il bonus può essere speso in Italia nelle strutture che svolgono attività turistico ricettive. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si tratta delle attività corrispondenti ai codici ATECO 55:
Può essere speso anche presso strutture ricettive che svolgono attività stagionale, e anche in questo caso, le imprese turistico ricettive e gli agriturismi devono essere in possesso dei titoli previsti dalle norme nazionali e regionali per l’esercizio dell’attività (per gli agriturismi il riferimento è la legge n. 96/2006).
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