Dopo la recente eliminazione ad opera del DL n. 99/2021, del contributo a fondo perduto "eventuale" previsto dal Sostegni bis (art. 1, comma 30 DL n. 73/2021) e destinato ai soggetti con ricavi / compensi superiori a 10 milioni e inferiori a 15 milioni di euro solo in presenza di risorse disponibili (leggi l’articolo "Abrogato il fondo perduto eventuale Sostegni bis per P.IVA con ricavi oltre i 10 milioni"), in sede di conversione del DL Sostegni bis viene reintrodotto con una veste diversa.
Il nuovo comma 30-bis inserito all'articolo 1, riconosce un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti titolari di reddito agrario nonché ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro, ma non superiori a 15 milioni di euro, nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021.
Tutto ancora da confermare, si tratta di un emendamento approvato e inserito nel ddl di conversione del decreto Sostegni bis, per la conferma ufficiale si attende quindi la sua conversione in legge entro il 24 luglio
Il contributo a fondo perduto previsto dal comma 30-bis viene riconosciuto:
in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’art. 1 del DL 41/2021 convertito (“Decreto Sostegni”) o di cui ai commi da 5 a 13 dello stesso art. 1 del DL 73/2021 (il contributo “alternativo” per attività stagionali).
L'importo del nuovo contributo viene determinato con diverse modalità di calcolo, ovvero viene riconosciuto:
Trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni relative ai contributi a fondo perduto contenute nel decreto Sostegni e nel Sostegni bis
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