L'Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n.84 del 16 febbraio 2022 si occupa di chiarire le modalità di richiesta di abilitazione al servizio telematico di trasmissione delle dichiarazioni fiscali da parte di soggetto non residente diverso da persona fisica, nel caso di specie un Trestee.
Un soggetto diverso dalla persona fisica, per ottenere l'abilitazione al servizio telematico Fisconline deve farne richiesta adottando una delle modalità di seguito specificate:
L'agenzia specifica che , nel caso in cui l'istante abbia trovato difficoltà ad acquisire le credenziali per presentare tempestivamente la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi - non potendo il trustee utilizzare la propria identità digitale (SPID, CIE o CNS) - l'ufficio competente, applicherà il comma 3, dell'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd Statuto del contribuente) e valuterà la disapplicazione delle sanzioni laddove detta dichiarazione risulti comunque presentata con un ritardo non superiore a novanta giorni e non vi sia alcun debito d'imposta.
Tale comma prevede appunto che «Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta» -
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