L’INPS, con la circolare del 19 marzo 2022, n. 42, illustra la disciplina relativa alla concessione dei trattamenti di integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga per la Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige, attraverso il'omonimo Fondo bilaterale di solidarietà, secondo quanto previsto dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.
La circolare indica nel dettaglio l’ambito di applicazione e la durata della tutela, i requisiti di accesso, le modalità di presentazione della domanda e quelle relative al pagamento. Vediamo una breve sintesi delle principali indicazioni.
La tutela integrativa può essere concessa dal Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige ai seguenti beneficiari:
Va sottolineato che le tutele sono concesse per le unità produttive ubicate nella stessa Provincia, per periodi di interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
La durata massima è di otto settimane per singola unità produttiva, decorrenti dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dell’emergenza ( con un minimo richiedibile di una settimana.
Ai fini dell’accesso alla prestazione, non è necessaria la preventiva fruizione di ferie e permessi.
La misura della prestazione integrativa erogata dal Fondo di solidarietà è pari alla prestazione ordinaria di integrazione salariale e per l’anno 2022 il massimale di riferimento è pari a € 1.222,51
I datori di lavoro interessati devono trasmettono istanza alla Direzione provinciale INPS di Bolzano; solo i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti devono anche inviare l’elenco dei lavoratori coinvolti e il periodo alle Organizzazioni firmatarie dell’Accordo quadro locale del 10 giugno 2020.
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