Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 ha introdotto la nuova indennità per la disoccupazione involontaria – ALAS – in favore dei lavoratori autonomi dello spettacolo .Sono compresi anche i lavoratori autonomi esercenti attività musicali di cui all’articolo 3, primo comma, n. 23-bis, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708.
Dal 1° gennaio 2022 i datori di lavoro/committenti che instaurano:
devono versare la contribuzione di finanziamento dell’indennità ALAS nella misura del 2% del compenso lordo giornaliero.
Inps ha fornito le prime istruzioni sui versamenti con il messaggio n. 2260 del 30 maggio 2022.
Il 5 luglio 2022 è stato pubblicato un nuovo messaggio n. 2694, in cui si precisa che è richiesta una integrazione di versamento relativa al differenziale per l'assicurazione di malattia(v. ultimo paragrafo). Vediamo qui di seguito i vari aspetti con ordine.
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali in considerazione delle particolari modalità di svolgimento dell’attività contraddistinti dal codice qualifica 500, è stato effettuato l’inquadramento automatizzato con il c.s.c. 7.07.11 con Ateco 90.01.09 (Altre rappresentazioni artistiche)
Tali lavoratori per assolvere gli obblighi contributivi, muniti di SPID/CIE/CNS, utilizzano direttamente le denunce on line Uniemens (con un percorso semplificato) ed effettuano il versamento della contribuzione dovuta a mezzo F24 (cfr. il messaggio n. 727 del 17 febbraio 2016).
Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo.
Il contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia 2022 sarà invece calcolato in misura piena: 2,22%
Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti alle pubbliche Amministrazioni il contributo ALAS è dovuto nella misura piena del 2%.
Le procedure di calcolo sono adeguate a partire dal mese di competenza maggio 2022. Pertanto , per la contribuzione minore dovuta per i mesi di competenza gennaio 2022 - aprile 2022, gli interessati devono valorizzare nel flusso Uniemens:
Il versamento dovrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio 2022, di giugno 2022 e di luglio 2022.
Come anticipato sopra Inps ha pubblicato ieri un messaggio in cui integra le istruzioni già fornite specificando che i datori di lavoro/committenti di lavoratori autonomi iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo dovranno versare sempre per il periodo gennaio-aprile 2022 il differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% - 1,28%)
A questo fine va utilizzato come causale a debito il nuovo codice “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”.
Si ricorda che il limite del massimale giornaliero per l’anno 2022, è pari a 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione potrà avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
Si conferma che per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e per i committenti delle pubbliche Amministrazioni , la contribuzione deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.
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