A partire dal 23 aprile 2025, a seguito della decisione della Banca Centrale Europea del 17 aprile scorso, cambiano di nuovo i tassi di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, nonché le sanzioni civili per ritardati pagamenti.
Questa modifica si rende necessaria per adeguare il sistema di riscossione alle attuali condizioni economiche e garantire una maggiore equità nel trattamento dei debitori.
Lo ha comunicato l'istituto nazionale di assicurazioni contro gli infortuni con la circolare 27 del 22 aprile 2025.
Il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori viene aggiornato all’8,40%. Questo valore deriva dalla somma del tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (2,65%) con una maggiorazione di 6 punti percentuali. Tale misura si applica a tutte le istanze di rateazione presentate a partire dal 23 aprile o 2025.
Per quanto riguarda le sanzioni civili
1- nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie il datore di lavoro è tenuto:
2 - in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste entro dodici mesi dal termine il datore di lavoro è tenuto:
La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili aziende sottoposte a procedura concorsuale
Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Nello specifico:
Tipologia | Nuovo Tasso |
---|---|
Rateazione debiti per premi | 8,65% |
Sanzione civile per ritardo | 8,15% |
Sanzione civile per pagamento entro 120 giorni | 2,65% |
Sanzione civile per evasione (entro 30 giorni) | 8,15% |
Sanzione civile per evasione (entro 90 giorni) | 10,15% |
L'INAIL, con la Circolare n. 2 del 13 gennaio 2025, ha comunicato il recepimento del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 dicembre 2024, con il quale il saggio degli interessi legali, è stato abbassato dal 2,5% al 2% annuale a partire dal 1° gennaio 2025.
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