News Pubblicata il 27/02/2023

Tempo di lettura: 2 minuti

Proroga Impatriati: non applicabile la remissione in bonis

di Redazione Fisco e Tasse

L'Agenzia ribadisce che il mancato versamento per la proroga del regime agevolato per gli impatriati non è sanabile con l'istituto della remissione in bonis. Vediamo le motivazioni



La remissione in bonis non è utilizzabile per sanare il mancato versamento ai fini della proroga  di 5 anni del regime agevolato per i lavoratori impatriati. Lo ribadisce l'Agenzia  delle Entrate nella Risposta  a Interpello  n 223 del 22 febbraio 2023 .

La richiesta di chiarimenti riguardava un cittadino italiano per molti anni residente fiscalmente in Polonia, iscritto all'AIRE e rientrato in Italia nel 2016,   che dal 2017 aveva fruito del regime “impatriati”  (articolo 16, Dlgs n. 147/2015). 

Come noto l'agevolazione è stata modificata  con la possibilità di proroga su opzione dell'interessato per ulteriori 5 anni , con riduzione dell'imponibile fino al 90% in caso siano presenti figli minori o venga acquistato un immobile residenziale in Italia.

La novità riguardava anche gli iscritti all’Aire ei cittadini Ue che avevano trasferito la residenza prima del 2020 e che, alla data del 3 dicembre 2019, risultavano beneficiari del “regime impatriati”  (legge di bilancio 2021), come nel caso dei richiedente.

Mancato versamento nei termini: la risposta dell'Agenzia

Nell'interpello si evidenziava che per "un mero errore materiale" il lavoratore non aveva effettuato il versamento necessario per perfezionare  l'opzione entro il 30 giugno 2022 e chiedeva quindi    se,  per non perdere il prolungamento della tassazione ridotta , fosse  possibile  ricorrere all'istituto della  remissione in bonis di  cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-­legge n. 16 del 2012.  

Nella risposta l’Agenzia delle entrate dopo la consueta illustrazione dettagliata della normativa e prassi sulla disciplina rigetta la soluzione proposta per mancanza dei presupposti . Infatti afferma che  tale articolo prevede che:

 "la fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad adempimento di natura formale tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività  amministrative di accertamento (...) . 

L'agenzia sottolinea  che il mancato versamento del dovuto non può essere considerato inadempimento formale  come richiesto dalla norma 

Viene richiamato inoltre  il contenuto della circolare n. 33/2020 in merito all’applicazione delle modifiche apportate dal decreto “Crescita” 34-2019,  e il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021  sulle modalità attuative che richiedono il versamento del dovuto entro il 30 giugno dell'anno successivo al primo in cui si utilizza l'agevolazione.

Ricorda anche che, come da risposte a interpello nn 371,371 e 383,   neanche l'istituto  del  ravvedimento  operoso  di  cui all'articolo  13  del  decreto  legislativo  18  dicembre  1997,  n.  472  risulta utilizzabile per sanare la situazione.

Ti segnaliamo il Corso online del 22 maggio 2025 Frontalieri e modello Redditi 2025: novità e regole , in fase di accreditamento per commercialisti.

Ti potrebbero interessare gli ebook:

e il tool di calcolo in excel: Frontalieri Italia-Svizzera: confronto tassazione Excel

Nella Collana facile per tutti invece è disponibile l'Ebook Immobili e conti correnti esteri: come gestire i propri investimenti all'estero

Fonte: Agenzia delle Entrate



TAG: Regimi Impatriati e lavoro estero 2025 La rubrica del lavoro