Nel messaggio 1022 del 14 marzo 2023 Inps fornisce nuove indicazioni in materia di esonero dal contributo addizionale di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022 (Decreto Ucraina) nonché i criteri utilizzati dall’Istituto per la determinazione dell’esonero stesso e di quello previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022.
Si tratta ricordiamo degli esoneri dal contributo addizionale per CIG e CIGS riferiti a periodi compresi tra il 22 marzo e il 31 maggio 2022.
Il messaggio completa quanto indicato con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022 precisando che l'esonero avendo carattere selettivo era sottoposto alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
Infatti :
Per avere diritto all'esonero l'istituto precisa che:
Per i datori di lavoro che avrebbero avuto diritto all'esonero e hanno già versato il contributo, è possibile inviare i flussi di regolarizzazione per il recupero.
Il messaggio precisa inoltre che l’Istituto provvede alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli articoli 11, comma 2, del decreto-legge n. 21/2022, e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 e ne specifica i criteri .
Attenzione al fatto che, in considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l’INPS provvederà
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