News Pubblicata il 23/01/2025

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La semplificazione della liquidazione volontaria

di Dott. Salvo Carollo

Con le ultime novità normative una semplificazione delle procedure di liquidazione di ditte individuali, società di persone e società di capitali



Ai sensi dell’articolo 182 del TUIR, nella versione in vigore prima delle ultime novità normative, la procedura di liquidazione volontaria delle imprese individuali, delle società di persone e delle società di capitali ai fini fiscali costituisce un unico periodo di imposta.

Ciò sia nell’ovvio caso in cui la procedura inizi e finisca in un unico esercizio, sia quando questa si svolga per più anni fiscali: in tale seconda situazione, alla fine di ogni periodo fiscale le imposte vengono liquidate a titolo provvisorio, in base ai bilanci intermedi, e diventano definitive nell’ultimo esercizio fiscale, quello di chiusura della liquidazione volontaria, con il bilancio finale di liquidazione.

Fa eccezione è il caso in cui la procedura duri più di tre esercizi per le ditte individuali e le società di persone, e più di cinque esercizi per le società di capitali: in tale situazione, le imposte precedentemente determinate in via provvisoria assumono natura definitiva.

La scelta operata dal legislatore, per quanto non semplice da un punto di vista operativo, ha un fondamento nella volontà di determinare correttamente l’effettiva capacità contributiva del contribuente: in dottrina l’intera vita dell’impresa rappresenta un unico periodo contabile, in quando i bilanci intermedi di fine anno costituiscono degli artifici richiesti da esigenze pratiche, come quella di determinare le imposte da corrispondere annualmente.

Se cioè è vero, ed è vero, per una impresa in attività, ciò diventa ancora più vero nel momento in cui l’impresa entra nella fase di liquidazione: in conseguenza della liquidazione del patrimonio aziendale, operazione da cui discendono minusvalenze e plusvalenze, i bilanci intermedi possono presentare dei risultati temporaneamente non coerenti con il risultato finale della procedura.

Il fatto che, dopo tre o cinque esercizi, le imposte versate a titolo provvisorio diventino definitive, risponde a delle esigenze di ordine pratico.

Con l’articolo 9 comma 1 lettera c-quater) del Disegno di Legge Delega al governo per la riforma fiscale, il testo A.C. 1038-75-A, il legislatore ha voluto modificare questo paradigma, al fine di superare alcune criticità operative nella gestione dell’imponibile, pur non snaturandone le caratteristiche essenziali.

Questo progetto di riforma ha trovato consistenza normativa con l’emanazione dell’articolo 18 del Decreto Legislativo numero 192 del 13 dicembre 2024, con il quale si modifica il prima citato articolo 182 del TUIR.

Per effetti della nuova versione dell’articolo 182 del TUIR, adesso in vigore:

Per quanto riguarda le società di persone, nello specifico, il meccanismo porta alla particolare situazione in cui nei periodi intermedi vengono attribuiti per trasparenza ai soci gli eventuali redditi ma non le perdite, le quali potranno essere utilizzate negli esercizi di liquidazione successivi, ed eventualmente confluiranno ai soci alla chiusura della liquidazione.



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