Nell'ordinanza 22832 del 27 luglio 2023 la Cassazione si occupa della contribuzione previdenziale a carico dei commercianti a seguito di accertamento per maggior reddito.
In particolare chiarisce che la definizione di una lite fiscale attraverso la conciliazione art 39 dl 98 2022 non incide sull'obbligo di sanare il debito contributivo perseguito con la cartella esattoriale. La contestazione dell'accertamento dell'Agenzia richiede infatti precise prove in senso contrario.
Il caso riguardava l' opposizione contro una cartella esattoriale per l'importo 11.375,13 euro e concernente la contribuzione dovuta alla gestione commercianti per gli anni 2006 e 2010
Il contribuente sosteneva che l'iscrizione a ruolo era illegittima per il contestuale ricorso al giudice tributario contro l'avviso di accertamento fiscale e, in secondo luogo, la nullita' della cartella, in quanto carente della motivazione prescritta dall'articolo 7 della L. 27 luglio 2000, n. 212.
La controversia fiscale è stata definita con la conciliazione prevista dall'articolo 39, comma 12, del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 e il tribunale di Cagliari ha annullato la cartella
affermando che la definizione della controversia fiscale priverebbe di fondamento anche la pretesa contributiva.
La Corte d'appello di Cagliari a seguito del ricorso dell'INPS ha invece riformato la pronuncia di primo grado:
Nel rigettare il ricorso del contribuente la Cassazione precisa che
Infine, in merito alla discussione delle spese processuali la Cassazione afferma che il parziale accoglimento della domanda dell'INPS non consente di ravvisare una posizione di soccombenza dell'Istituto per cui la suddivisione delle spese effettuata dai giudici di seconde cure risulta assolutamente corretta .
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