La Cassa di previdenza dei Ragionieri comunica che in virtù dell'autonomia riconosciuta con D. LGS. 509/94 alle Casse di Previdenza Privatizzate, la possibilità di non versare i contributi previdenziali, come previsto dal comma 7 dell'art. 33 del D.L. 269/2003 convertito dalla L. 326 del 24/11/2003, per la parte di reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 4, non possa valere per la Cassa di Previdenza dei Ragionieri.
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