Le prestazioni previdenziali riferibili ai contributi e ai premi non dedotti (anche per il superamento dei limiti previsti) non concorrono alla formazione della base imponibile della prestazione erogata dalla forma pensionistica» solo se entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento il contribuente effettua la comunicazione al Fondo pensione o all'impresa di assicurazione. Queste indicazioni sono contenute nella circolare dell'agenzia delle Entrate 20 marzo 2001, n. 29/E (paragrafo 2.8), e nella risoluzione 23 luglio 2002, n. 245/E. Per questo entro giovedì 30 settembre il contribuente dovrà inviare una comunicazione con gli importi al Fondo pensione o alla compagnia di assicurazione.
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