L'INPS ha diffuso le istruzioni operative dopo il Dpcm 26 luglio (in GU n. 176 del 30 luglio 2005) che dispone il differimento dei termini per alcuni dei versamenti in scadenza in Agosto. Anche per i contributi previdenziali e assistenziali aventi scadenza entro il giorno 22 agosto 2005 si dispone il differimento senza maggiorazione entro tale data.
Lo fa presente l'INPS con il messaggio n. 27625 del 1° agosto 2005.
Rientrano dunque nel beneficio anche i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro, dai committenti di collaborazioni coordinate e continuative e venditori a domicilio e dai titolari di posizioni assicurative in una delle gestioni amministrate dall'INPS.
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