L'art. 1 bis del Decreto legge n. 2 del 2006 (interventi urgenti per l'emergenza aviaria) convertito definitivamente dal Senato consente alle imprese di allevamento avicolo e collegate di sospendere fino al 31 ottobre 2006 gli adempimenti e i versamenti tributari e quelli dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Sono inoltre sospesi, per queste imprese, i pagamenti delle rate delle operazioni creditizie e di finanziamento come i debiti bancari derivanti da operazioni di mutuo che prevedano il rientro rateale.
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