La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4057 del 2007 ha precisato che la rettifica di valore dell'avviamento ai fini dell'imposta di registro può supportare, come dato presuntivo e salva prova contraria, l'accertamento di una plusvalenza patrimoniale ai fini delle imposte sui redditi. I due valori, però non devono necessariamente coincidere, potendo essere smentiti da risultanze contabili o da altri elementi. Si assiste pertanto ad una inversione dell'onere della prova, posto a carico del contribuente, il quale avrà l'incombenza di ricercare tutti gli elementi possibili per provare l'infondatezza della pretesa.
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