Esso legittima l'Amministrazione finanziaria a procedere ad accertamento induttivo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54”.
Il fatto trae origine da un accertamento induttivo unificato, ai fini dell’IRPEF, IRAP e dell’IVA, effettuato dagli uomini della Guardia di Finanza basato sulla valutazione di documenti extracontabili rinvenuti in un locale che pur essendo domicilio del soggetto per il quale era stata autorizzata la perquisizione era anche chiaramente adibito a laboratorio di confezionamento.
Gli agenti del fisco avevano infatti trovato nei locali le attrezzature e varia documentazione ( annotazioni effettuate su delle agende riportanti la quantità delle camicie confezionate su commessa, targhette dei prezzi, matrici di assegni ecc.) relativa all’attività imprenditoriale di altra contribuente che appariva formalmente lavoratrice subordinata nei confronti del primo soggetto
Avverso l’avviso di accertamento effettuato dalla G.d.F. fu proposto ricorso dalla contribuente stessa. Il ricorso fu rigettato dalla Commissione tributaria del Lazio. Contro la sentenza di secondo grado emessa dalla CTR, la contribuente ricorse in Cassazione.
Nell’ordinanza la Suprema Corte ha inoltre chiarito che “il provvedimento autorizzativo alla perquisizione del domicilio di un soggetto, consente di acquisire anche la documentazione relativa ad altro soggetto, pur non menzionato nel provvedimento autorizzativo”.
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Per il commento completo ed il testo integrale dell'ordinanza scarica il documento al seguente link:E’ valido l’accertamento fiscale basato sulla contabilità informale - Ord. Cass. n. 14770/2011
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