La Commissione tributaria del Lazio aveva respinto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate in merito alla ritenuta illegittimità di una cartella di pagamento elevata a seguito di un controllo automatizzato, sia ai fini delle imposte dirette che indirette, effettuato ai sensi del D.P.R. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.
Contro questa sentenza di diniego, l’amministrazione finanziaria è ricorsa in Cassazione con due motivazioni:
- violazione e falsa applicazione dell'articolo 7 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, per aver il giudice di primo grado dichiarato nulla la cartella di pagamento per difetto di motivazione dell’atto,
- vizio di motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.
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1) Commento alla Ordinanza della Corte di Cassazione n. 16983/2011
Per il commento completo ed il testo integrale della sentenza scarica il documento al seguente link:E’ valida la cartella esattoriale non motivata purché si basi sulla dichiarazione del contribuente - Ord. Cass. 16983/2011
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