L’ Ordine dei Dottori Commercialisti di Modena aveva chiesto chiarimenti ad una Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate riguardo le dichiarazioni dei redditi per gli imprenditori individuali e le società semplici qualora l’esercizio non coincida perfettamente con l’anno solare e dunque col periodo d’imposta. Il caso presentato era quello di una società in accomandita semplice , nel cui atto costitutivo era prevista la chiusura dell’esercizio sociale il 30 giugno di ogni anno.
Come noto, infatti, l’attuale ordinamento tributario prende a riferimento l'anno solare per la delimitazione temporale dell'obbligazione tributaria, sia per le persone fisiche che per le società persone,e ciò ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma”. Sul tema esisteva una risoluzione ministeriale del 1975 che non accoglieva la valenza fiscale del problema.
Nella risoluzione 92/E del 20 Settembre scorso, l’Agenzia delle entrate riconoscendo questa volta il punto di criticità ha accolto la soluzione prospettata dall’Ordine dei Commercialisti di Modena alla Direzione regionale , integrandolo opportunamente ed ha tracciato le seguenti linee guida che il contribuente deve tenere:
• la società deve presentare il modello UNICO SP nei termini di legge (ogni 30 di settembre) compilando sia il quadro RF (periodo d’imposta 1/1 – 31/12) che il modello IVA (non deve essere inviato autonomamente tranne nel caso di compensazione);
• deve essere riportato nel modello UNICO SP il reddito d’impresa risultante dalla differenza algebrica tra i costi ed i ricavi conseguiti nell’esercizio precedente.
Per quanto concerne la tassazione dei redditi in capo ai soci:
• il socio dovrà presentare il modello UNICO SP con riferimento alla dichiarazione della società di persone
• la persona giuridica imputerà il reddito di partecipazione alla SAS nell’esercizio 1/7 - 30/6, perché il reddito viene imputato pro-quota nel periodo d’imposta coincidente con la data di chiusura dell’esercizio della società partecipata, a prescindere dall’effettiva percezione degli utili per trasparenza (art. 5 TUIR).
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1) Commento alla R.M. 92/E del 20 Settembre 2011
R.M. n. 92/E 2011: Adempimenti dei dichiarativi non coincidenti con l’anno solare
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