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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI POLITICI

La nuova disciplina delle erogazioni liberali ai partiti politici

In questo articolo esaminiamo brevemente le novità relative alla disciplina fiscalmente agevolata delle erogazioni liberali ai partiti politici introdotta dalla Legge 96/2012. Salgono le aliquote di detrazione per importi maggiori

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 Il comma 1°-bis dell’art. 15 del TUIR prevede che le persone fisiche hanno diritto ad una detrazione dall’IRPEF lorda pari al 19% delle erogazioni liberali versate a partiti e movimenti politici che nel periodo d’imposta in cui è effettuata la donazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica, purché essa abbia un importo compreso tra 51,65 e 103.291,38 Euro (da 100.000 a 200.000.000 delle vecchie Lire) e sia effettuata mediante versamento bancario o postale.

Questa detrazione varrà fino all’anno fiscale 2012, dato che nel 2013 entrerà in vigore il nuovo testo del comma 1°-bis dell’art. 15 del TUIR introdotto dall’art. 7 della Legge n° 96 del 2012 che ha previsto che la detrazione salga al 24% e dal 2014 al 26% ma di una erogazione di importo compreso tra 50 e 10.000 Euro annui.

 I possibili beneficiari di essa saranno i partiti ed i movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, al Parlamento Europeo oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto in un Consiglio Regionale o in un Consiglio delle Province autonome di Trento e Bolzano.

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1) Detrazione Ires e contributi pubblici commisurati alle erogazioni liberali percepite

La detrazione dall’IRES lorda del 19% delle erogazioni liberali di importo compreso tra 51,65 e 103.291,38 Euro (da 100.000 a 200.000.000 delle vecchie Lire) spetta e continuerà a spettare invece alle società di capitali o cooperative ed agli enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cioè ai soggetti passivi IRES identificati dall’art. 73, 1° comma, lettere a e b del TUIR).

Essa non spetta, invece, ai singoli soci, per le erogazioni effettuate dalle società semplici (e riteniamo, per analogia, anche ai soci delle altre società di persone), agli enti nei quali vi sia una partecipazioni pubblica od i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati (in primo luogo le borse) italiani od esteri, alle società od enti che controllano, direttamente o indirettamente, i citati soggetti, ovvero ne siano controllati o siano controllati dalla stessa società od ente che controlla i soggetti medesimi. I beneficiari di queste erogazioni sono gli stessi di cui al precedente capoverso.

Si tenga presente, infine, che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 96/2012, la percezione da parte di partiti e movimenti politici di erogazioni liberali effettuate da soggetti privati dà ai primi il diritto di ricevere un contributo pubblico annuo di cofinanziamento dell’attività politica pari a 0,50 Euro per ogni Euro “che essi abbiano ricevuto a titolo di quote associative o di erogazioni liberali annuali da parte di persone fisiche o enti”.

Ai fini del calcolo di questo contributo , sono prese in considerazione, nel limite massimo di 10.000 Euro annui per ogni persona fisica o ente erogante, le quote associative e le erogazioni liberali percepite. Questo contributo è riservato però ai soli partiti e movimenti politici che hanno conseguito almeno il 2% dei voti validi espressi alle elezioni della Camera dei Deputati oppure abbiano eletto almeno un candidato alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento Europeo oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto in un Consiglio Regionale o in un Consiglio delle Province autonome di Trento e Bolzano. Esso rappresenta il 30% del finanziamento pubblico complessivo ai partiti politici, ai sensi dell’art. 1°, 1° comma, della Legge 96/2012.


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