In altri termini se non vi è la partecipatio fraudis del contribuente, destinatario della fattura, spetta comunque il diritto alla detrazione dell’IVA e l’Amministrazione finanziaria non può creare limitazioni a tale norma di derivazione comunitaria in forza della quale l’acquirente di beni o servizi non perde il diritto alla detrazione dell’imposta pagata, a causa delle irregolarità attribuibili al fornitore. Per cui in relazione a un’operazione reale, e in presenza di una fattura regolare, non può essere negato dall’Amministrazione finanziaria – salvo che questa provi che egli sapesse, o potesse rendersi conto, utilizzando l’ordinaria diligenza – di tali irregolarità...
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