L’Inps, con messaggio n. 17017 dello scorso 19 ottobre, ha indicato le modalità per fruire dello sgravio contributivo per i premi di produttività erogati nel 2011 da parte dei datori di lavoro ammessi. In particolare, viene precisato che lo sgravio potrà essere fruito effettuando il conguaglio attraverso il flusso UNIEMENS entro il 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.
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1) Il beneficio in sintesi
La Legge n. 247/2007 aveva introdotto, in via sperimentale per il triennio dal 2008 al 2010 e a domanda delle aziende, uno sgravio contributivo sulle erogazioni previste dai contratti di secondo livello aziendali e territoriali. Si tratta di erogazioni ai propri dipendenti per incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività.
L’art. 53 del D.L. n. 78/2010 ha riproposto anche per l’anno 2011 lo sgravio contributivo. Le regole attuative sono state fissate dal Decreto interministeriale Lavoro – Politiche sociali del 24.01.2012 e illustrate nella Circolare Inps n. 96 del 16.07.2012.
Lo sgravio sui contributi previdenziali per i premi corrisposti nel 2011 è pari al:
- 25% della quota a carico del datore di lavoro;
- 100% della quota a carico del lavoratore;
ed è concesso entro il limite del 2,25% della retribuzione contrattuale annua di ciascun lavoratore.
Le domande dovevano essere presentate all’Inps dal 18 luglio al 12 agosto 2012 per via telematica.
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2) Condizioni di accesso
Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
- essere stati sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso le Direzioni provinciali del Lavoro entro il 9 luglio 2012;
- prevedere erogazioni correlate ad aumenti di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
La concessione dello sgravio rimane, inoltre, subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla Legge n. 296/2006 in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.
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3) Accettazione delle domande da parte dell’Inps
Una volta analizzate le domande, l’Inps doveva, entro l’11 ottobre 2012, provvedere all’ammissione delle aziende allo sgravio contributivo, dandone tempestiva comunicazione alle stesse e agli intermediari autorizzati e indicando altresì la misura massima dell’agevolazione conguagliabile.
Terminata tale operazione, con messaggio n. 17017 del 19 ottobre scorso, l’Inps ha quindi reso note le modalità operative che i datori di lavoro dovranno osservare per la concreta fruizione dello sgravio contributivo.
4) Modalità di fruizione dello sgravio
Le aziende ammesse allo sgravio potranno recuperarlo mediante il flusso UNIEMENS. A tal fine, l’Inps ha indicato i codici causale da utilizzare, differenziati in base alla tipologia contrattuale (contratti di lavoro aziendali o territoriali).
Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro 16 gennaio 2013, quindi con una delle denunce contributive riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012.
Con l’occasione, va a regime anche una nuova modalità di restituzione delle somme fruite in eccesso da parte delle aziende. Viene, infatti, istituito il nuovo codice causale “M964” (“restituzione sgravio contrattazione secondo livello”), anch’esso da valorizzare nel flusso UNIEMENS.