- è abrogato l’art. 11, comma 2 della Legge n. 413/91, secondo cui la determinazione del reddito avveniva “mediante l’applicazione della minore tra le tariffe d’estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato”
- a seguito di modifica dell’ art. 37, c.4-bis, TUIR, il reddito dei fabbricati locati è pari ai canoni ridotti forfetariamente del 35% se superiori al reddito “medio ordinario” determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo
- per i cd “immobili patrimonio” delle società e per gli immobili di interesse storico artistico degli enti non commerciali, il citato “reddito medio ordinario” è ridotto del 50% e viene meno la possibilità di applicare l’aumento di 1/3 previsto per le unità immobiliari “a disposizione”.
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1) La compilazione di Unico PF 2013
- Sezione I - “Redditi dei fabbricati” , ulteriormente suddivisa in :
- “Redditi dei fabbricati”, in cui indicare i dati dei singoli immobili per la determinazione del reddito
- “Imposta cedolare secca”, riservata all’indicazione dell’imposta derivante dai contratti assoggettati a cedolare secca.
- Sezione II - “Dati relativi ai contratti di locazione”, da compilare ai fini:
- della riduzione del 30% del reddito per i fabbricati locati a canone concordato e di quelli ubicati in Abruzzo
- dell’ applicazione della cedolare secca per i contratti di locazione a canone concordato
- Sezione III - “Immobili storici”, riservata all’indicazione dei dati relativi all’acconto IRPEF 2012 “rideterminato”.
- equo canone: a colonna 2 del rigo RB1 va indicato il codice utilizzo “4”; in tal caso il reddito imponibile IRPEF è costituito dal canone di locazione (65%) rapportato alla percentuale di possesso.
- canone convenzionato: colonna 2 del rigo RB1 va indicato il codice utilizzo “8”; in tal caso va compilata anche la Sezione II del quadro RB.
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