- la presentazione dell’istanza di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso;
- le nuove disposizioni si applicano agli atti notificati dal 2/03/2014 nonché alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori per le quali al 2 marzo non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione;
- la mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali;
- dal 02/03/2014, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.
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1) Istanza di reclamo come condizione di procedibilità del ricorso
- per il compimento degli atti processuali come deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc...);
- per l’adozione dei provvedimenti giudiziali;
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2) La mediazione sospende la riscossione
- non procede all’affidamento del carico all’agente della riscossione, qualora l’atto impugnato sia un accertamento esecutivo o una successiva intimazione di pagamento di cui all’art. 29 del DL 78/2010;
- comunica all’Agente della riscossione la sospensione della riscossione se l’atto impugnato è un ruolo;
- non procede all’iscrizione a ruolo, negli altri casi.
- il contribuente, costituitosi in giudizio prematuramente, chiede la sospensione dell’ esecuzione dell’atto impugnato (art. 47, D. Lgs. N. 546/92);
- il Presidente fissa la trattazione dell’istanza di sospensione prima del decorso dei 90 giorni.
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3) I termini per la costituzione in giudizio dopo l'istanza di mediazione
- per le istanze presentate avverso gli atti notificati a decorrere dal 2/03/2014;
- qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con l’ accoglimento o con la formalizzazione di un accordo,