Con Riposta a interpello n. 41 del 20 febbraio 2024, le Entrate forniscono chiarimenti sulla corretta applicazione del nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati, in particolare sull’allungamento del periodo minimo di residenza all'estero per un soggetto che rientra a lavorare per una stessa società del gruppo per cui ha lavorato in Italia prima del trasferimento all'estero – articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.
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1) Nuovo regime impatriati: Normativa di riferimento
L’articolo 5, decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209si applica ai contribuenti che trasferiscono, dal periodo d'imposta 2024, la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2 TUIR.
In particolare, la normativa dispone che (art. 5, comma 1, lett. b) se il lavoratore presta l'attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all'estero prima del trasferimento oppure in favore di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo, il requisito minimo di permanenza all'estero è di:
- 1) sei periodi d'imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- 2) sette periodi d'imposta, se il lavoratore, prima del suo trasferimento all'estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
Nel dettaglio, si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti tra i quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile ovvero che, ai sensi della stessa norma, sono sottoposti al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.
La sussistenza di tale condizione deve essere valutata nel periodo d'imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia.
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2) Nuovo regime impatriati: Periodo minimo di residenza all’estero prima del rientro in Italia
Di seguito due esempi che chiariscono le ipotesi di allungamento dei periodi di residenza all’estero a sei o sette anni:
Pregressa residenza all’estero di sei anni | Pregressa residenza all’estero di sette anni |
Ipotesi del lavoratore impiegato all'estero presso la Società Alfa che, al trasferimento in Italia, continua a lavorare per tale Società (o per una società del medesimo gruppo) potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all'estero per un periodo minimo di sei anni | Ipotesi del lavoratore che già lavorava per la Società Alfa (o per una società del medesimo gruppo) prima del trasferimento all'estero, potrà applicare il nuovo regime, nel rispetto di ogni altra condizione, se è stato residente all'estero per un periodo minimo di sette anni
|
In altri termini, ai fini della determinazione del periodo minimo di residenza all'estero, occorre valutare se, al rientro in Italia, il contribuente continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo) per il quale ha lavorato all'estero durante il periodo d'imposta precedente il trasferimento della residenza in Italia o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.
Pertanto, ad esempio, per il contribuente che rientra in Italia nel 2024 per svolgere l’attività lavorativa in favore dello stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero fino al 2020, avendo successivamente interrotto il rapporto di lavoro con tale soggetto, il periodo minimo di permanenza all'estero è di tre anni.
Il criterio, dunque, è quello della coincidenza tra il datore di lavoro (medesima società o altra società riconducibile al medesimo gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato all'estero nel periodo d'imposta precedente il rientro in Italia e quello presso il quale lavorerà dopo il trasferimento in Italia.
Qualora vi sia tale coincidenza al fine di stabilire il periodo minimo di pregressa permanenza all'estero che, da tre, aumenta a sei o sette anni, a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto (datore/gruppo) presso cui era svolta l'attività lavorativa in Italia immediatamente prima del trasferimento all'estero, occorre verificare:
- 1) se continuerà a lavorare per lo stesso datore di lavoro per il quale ha lavorato all'estero,
- 2) se questo coincida con il datore di lavoro presso il quale ha lavorato durante il periodo d'imposta precedente il trasferimento all'estero o, comunque, fino alla data in cui avviene tale trasferimento.
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3) Nuovo regime impatriati: Risposta al caso di specie prospettato dal contribuente
L’Istante, nel caso di specie, dichiara che al rientro in Italia nel 2025 lavorerà per la stessa società per la quale aveva già lavorato in Italia fino al 2016 quindi non immediatamente prima del trasferimento all'estero. Pertanto, il periodo minimo di residenza all'estero, ai fini dell'applicazione del nuovo regime è di sei periodi di imposta. Ciò in quanto, in base a quanto affermato dall'Istante, non c'è coincidenza tra il datore di lavoro (società/gruppo) per il quale il lavoratore è stato impiegato in Italia nel periodo immediatamente precedente il trasferimento all'estero e quello presso il quale inizierà a lavorare dopo il trasferimento in Italia.
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