E’ ancora controverso in giurisprudenza quale regime di prescrizione si debba applicare ai crediti tributari: se la prescrizione ordinaria di 10 anni, ossia la prescrizione breve di 5 anni, ai sensi dell’art. 2948 comma 1 n. 4 del Codice Civile.
La tesi della prescrizione breve è anche confortata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23977/2016 che, pur non parlando direttamente dei crediti tributari, ma di crediti previdenziali (INPS) ribadisce del resto un principio di ordine generale: solo un provvedimento giudiziale (sentenza) può far decorrere la prescrizione decennale, mentre la semplice notifica di una cartella esattoriale non può elevare il tempo di prescrizione da 5 a 10 anni.
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1) La prescrizione dei crediti tributari
A differenza del passato (ordinanza n. 930/2018 e n. 1997/2018 della Sezione Tributaria della Cassazione), malgrado la più recente giurisprudenza di legittimità affermi la prescrizione di 10 anni dei crediti tributari, il sostegno della tesi della prescrizione decennale introduce un’evidentissima disarmonia nel sistema tributario nel suo complesso, calibrato sull’orizzonte temporale dei 5 anni, e non del decennio, come emerge da questi 4 elementi:
- 1) Art. 25 DPR n. 602/1973 che, dispone, a pena di decadenza, che la cartella esattoriale deve essere notificata al più tardi, entro il 31 dicembre “del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall' articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973”, il che vale a dire entro 5 anni dalla presentazione della dichiarazione.
- 2) Art. 26 DPR n. 602/1973 che dispone: “L’esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevimento ed ha l’obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell’amministrazione”.
- 3) Art. 20 comma 3 D. Lgs. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie) che dispone: “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento”.
- 4) I tributi locali si prescrivono in 5 anni; non si vede in cosa tali tributi, per cui è stata ampliamente riconosciuta la fisiologica caratteristica della periodicità (con pacifica applicazione dell’art. 2958 CC) si differenzino ontologicamente dai tributi erariali dello Stato Centrale.
In ogni caso, la recente sentenza della Cassazione n. 2044/2023 ha ribadito che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria relativa alle sanzioni ed agli interessi è quello quinquennale, così come previsto, rispettivamente, per le sanzioni, dall’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 472/1997 e, per gli interessi, dall’art. 2948, comma 1 n. 4 del Codice Civile.
Nel “Formulario sul Primo Grado del Contenzioso tributario” viene analizzata approfonditamente la questione della prescrizione dei crediti tributari, delle relative sanzioni e degli interessi, alla luce della più recente giurisprudenza, proponendo uno strumento aggiornato per la migliore difesa delle ragioni del contribuente.
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