- per gli immobili ad uso abitativo, deve essere versata l’imposta di registro nella misura del 2 per cento del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità;
- per gli immobili strumentali per natura, si distingue in base al fatto:
a)la locazione viene effettuata da soggetti Iva, l’imposta di registro è pari all’1 per cento;
b) il locatore non è un soggetto Iva: l’imposta di registro è pari al 2 per cento;
- fondi rustici: la loro registrazione avviene mediante presentazione, entro il mese di febbraio, di una denuncia riepilogativa dei contratti sottoscritti nel corso dell’anno precedente; in tal caso viene applicata l’imposta di registro nella misura dello 0,50 per cento alle somme dei corrispettivi, moltiplicati per il numero di annualità, dichiarati nella denuncia.
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