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COME DEVONO ESSERE RILEVATI CONTABILMENTE I FURTI DI MAGAZZINO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI?

Come devono essere rilevati contabilmente i furti di magazzino secondo i principi contabili?

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Secondo il Documento Interpretativo 1 del principio contabile numero 12, nel novero delle sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa, vengono ricompresi i furti e gli ammanchi di beni di natura straordinaria; i relativi rimborsi assicurativi rappresentano delle sopravvenienze attive straordinarie. Da ciò consegue che i furti possono produrre l’emersione di componenti ordinari o straordinari, e ciò in base all’ambito in cui avvengono.
Dato il fatto che il principio contabile prevede la rilevazione del furto tra i componenti straordinari, ciò vuol dire che in via preliminare l’area caratteristica non deve essere intaccata da questo evento negativo.
Dal punto di vista pratico, il valore della produzione dovrà essere esposto al lordo del furto; in tale maniera si evidenzia quale sarebbe stato il valore della produzione se il furto non fosse avvenuto e poi, nel proseguo del conto economico, l’effetto delle evento andrà evidenziato nella parte dedicata alla gestione straordinaria.

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