Non sussiste alcun divieto alla compensazione in presenza di importi iscritti a ruolo e non pagati di importo pari o inferiore a tale limite.
Il divieto è stato introdotto dall'art. 31 comma 1 del DL n. 78/2010, il quale bisogna precisare fa riferimento ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio Irpef, Iva, Ires, ecc.) e non riguarda altre tipologie di impodte.
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