• sospendere di 90 giorni il termine per l’impugnazione dell’avviso di accertamento;
• sospendere il termine per il pagamento volontario delle somme derivanti.
In questo caso, la scadenza per la notifica del ricorso potrebbe essere posticipata fino a 150 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (60+90), termine che slitta ulteriormente di altri 46 giorni se il periodo rientra in quello della sospensione feriale dei termini.
In caso di presentazione dell’istanza di sospensione l’esecuzione forzata è sospesa fino alla data di emanazione del provvedimento che decide sull’istanza di sospensione, per un periodo non superiore a 180 giorni dall’affidamento in carico agli agenti della riscossione dei nuovi atti esecutivi. La sospensione non opera, tra l’altro, se emergono elementi che possono pregiudicare la riscossione.
Di conseguenza, il contribuente può cercare di “prendere tempo” sommando:
• i 60 giorni per il ricorso;
• i 90 giorni di sospensione da accertamento con adesione;
• i 46 giorni eventuali da sospensione feriale dei termini processuali;
• i 30 giorni in cui è possibile pagare;
• i 180 giorni che rappresentano il termine massimo di sospensione, nel caso in cui il giudice tributario non sia ancora giunto alla decisione sull’istanza di sospensione presentata,
per un totale di 406 giorni.
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