a) dall’ammontare dell’imposta o maggiore imposta accertata che forma oggetto di contestazione nel giudizio di primo grado, con esclusione di interessi, eventuali sanzioni ed altri accessori collegati al tributo, anche se irrogati con separato provvedimento;
b) dall’importo della sanzione, per le cause riguardanti esclusivamente un atto di irrogazione di sanzione collegata al tributo accertato non oggetto di contestazione;
c) dall’importo della sanzione, per le liti riguardanti provvedimenti sanzionatori non collegati al tributo.
Non sono pertanto ammesse alla definizione le liti il cui valore risulti indeterminato o indeterminabile, oppure quelle concernenti atti che non recano l’indicazione né dell’importo dell’imposta né delle sanzioni.
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