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SALDO TASI 2019 IL 16 DICEMBRE: SUDDIVISIONE TRA INQUILINO E PROPRIETARIO

Saldo TASI 2019 il 16 dicembre: suddivisione tra inquilino e proprietario

Pagamento saldo TASI 2019 in caso di contratto di locazione o comodato

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Scade il 16 dicembre 2019 il termine per il versamento del saldo TASI (tassa per i servizi indivisibili) per il 2019. La Tasi non è dovuta sull'abitazione principale non di lusso.
Si ricorda che per gli immobili concessi in locazione/comodato si hanno 2 obbligazioni distinte:
  • una in capo all’inquilino/comodatario, che è tenuto a versare nella misura stabilita dal comune nel regolamento (compresa fra il 10 e il 30% dell'ammontare complessivo della TASI). Se il Comune non fissa detta percentuale, la TASI va ripartita in misura pari al 10% a carico del detentore e il 90% a carico del proprietario;
  • una in capo al proprietario, per la parte restante.

Ricordiamo che nelle faq ministeriali del 3 giugno 2014 si specifica "L’occupante deve versare il tributo nella misura minima del 10 per cento, in quanto si ritiene che una diversa percentuale di imposizione a carico del detentore debba essere espressamente deliberata dal comune stesso." Ciò significa che, se il Comune non specifica diversamente, la percentuale dovuta dall' inquilino è il 10%  dell'importo totale (calcolato, ricordiamo con l' aliquota prevista per gli immobili locati, cioè in riferimento alle condizioni del soggetto proprietario).

Inoltre ricordiamo che l’autonoma obbligazione comporta:

  • l’assenza di solidarietà tra detentore e proprietario, pertanto il Comune non può richiedere il pagamento al proprietario in caso di inadempimento del detentore e viceversa;
  • l’impossibilità tra le parti di “accordarsi” sul quantum da corrispondere, oppure di effettuare un unico versamento che “libera” entrambi dall’adempimento. In caso di più comproprietari/detentori:
  • l’importo dovuto dagli inquilini/comodatari rimane invariato (10% - 30%) ed è rimessa alla discrezionalità degli interessati la ripartizione della quota d’imposta dovuta;
  • opera la solidarietà tra i diversi comproprietari/ detentori e quindi in caso di omesso versamento, il Comune può richiedere quanto non versato a tutti i comproprietari/detentori, a prescindere dal soggetto inadempiente.

Tag: IMU 2025 IMU 2025

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Commenti

Lucia - 09/06/2015

Sono proprietaria di due immobili ,in uno ci abito,nel secondo vi abita mia suocera con regolare contratto registrato in comodato gratuito ,la stessa è invalida 100% ed ha 92 anni .La casa dove abita è esente dall' imu ? Grazie

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