- a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
- alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria;
- alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509;
- agli appositi albi o elenchi, gestiti dagli Enti previdenziali privati costituiti ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
- alla gestione separata dei lavoratori parasubordinati, introdotta dall’articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- al fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.
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