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COME SI CALCOLA IL PERIODO DI PROVA NEI CONTRATTI A TERMINE? LE REGOLE 2025

Come si calcola il periodo di prova nei contratti a termine? Le regole 2025

Dal 2025 cambiato il calcolo del patto di prova per i contratti a termine: regole più precise, tetti massimi e attenzione alle previsioni dei contratti collettivi.

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Con l’entrata in vigore della Legge 203/2024 (Collegato lavoro), a partire dal 12 gennaio 2025, sono state aggiornate le modalità di calcolo del periodo di prova nei contratti a termine, modificando il riferimento originario previsto dal D.lgs. 104/2022 che aveva una formulazione vaga.  Le nuove regole introducono  due precisi criteri  da rispettare contestualmente :

  • la proporzionalità alla durata del contratto  ma anche 
  • un limite  massimo  invalicabile legato alla durata complessiva del rapporto di lavoro.

ATTENZIONE : questo secondo criterio deve essere rispettato anche  dai contratti collettivi.

Con la circolare 6 2025 il Ministero ha fornito una precisa interpretazione  della nuova normativa. Vediamo i dettagli.

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1) Limite minimo e massimo della prova nel contratto a termine

La normativa stabilisce  dunque ora vincoli chiari  per il periodo di prova, in relazione alla durata complessiva del contratto, con  le tre situazioni seguenti.

1 - Per contratti a termine di durata non superiore a 6 mesi, la prova:

  • non può essere inferiore a 2 giorni
  • né superiore a 15 giorni

2 - Per contratti superiori a 6 mesi e inferiori a 12 mesi, il periodo massimo di prova sale a 30 giorni.

Per i contratti superiori a 12 mesi non c'è durata massima prefissata.

È importante notare che questi tetti non impediscono al datore di lavoro di inserire nel contratto un periodo di prova più ampio di quello calcolato col metodo dell’1/15, purché non si superino i limiti di 15 o 30 giorni, a seconda della durata complessiva del rapporto.

Un esempio pratico

Nel caso di un contratto a termine della durata di 11 mesi: applicando il criterio oggettivo (1 giorno ogni 15), avremmo 22 giorni di prova. Tuttavia, la norma consente fino a 30 giorni massimi per i contratti sotto i 12 mesi. Quindi, se non vi sono disposizioni collettive più restrittive, è possibile stabilire fino a 30 giorni di prova.

3 - Contratti superiori a 12 mesi: criterio proporzionale puro

 In questo caso, secondo la circolare 6/2025 del Ministero del Lavoro, non si applicano più i tetti massimi di 15 o 30 giorni.  Il calcolo segue unicamente il criterio del giorno ogni 15 giorni di calendario, anche se il risultato supera i 30 giorni. Ad esempio, un contratto di 18 mesi (circa 540 giorni) darebbe diritto a un massimo di 36 giorni di prova.

2) Quando prevale il contratto collettivo?

Come detto, la disciplina collettiva può prevedere una durata specifica del periodo di prova per i contratti a termine. 

Secondo  la circolare del Ministero del Lavoro, bisogna privilegiare l’ipotesi più favorevole al lavoratore, in linea con l’obiettivo di ridurre l’area di precarietà. In pratica:

  • Si calcola la durata secondo il criterio di legge (1/15).
  • Si verifica se il CCNL applicato prevede un diverso periodo di prova per i contratti a termine.
  • Si sceglie la soluzione che comporta una durata più breve.

È quindi possibile che un contratto collettivo prevalga, ma solo se garantisce una prova più breve rispetto a quella stabilita dalla legge. Al contrario, non può mai superare i tetti massimi normati per legge.

ATTENZIONE :  Va comunque ricordato che  le circolari ministeriali  non sono fonti normative di rango primario  cioè possono essere messe in discussione dalla giurisprudenza in caso di contenzioso.

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3) Durata periodo di prova in sintesi e tabella

Durata contrattoPeriodo di prova (criterio 1/15)Limite minimoLimite massimoNote
≤ 6 mesi1 giorno ogni 15 giorni2 giorni15 giorniTetto massimo inderogabile
> 6 e ≤ 12 mesi1 giorno ogni 15 giorniCalcolo proporzionale30 giorniTetto massimo inderogabile
> 12 mesi1 giorno ogni 15 giorniNon specificatoNessunoSi applica solo il criterio proporzionale
Stesse mansioniNon ammessa nuova provaDivieto di nuovo patto di prova

4) Il caso del rinnovo del contratto

Un altro principio importante da ricordare riguarda il rinnovo del contratto a termine. Se il rapporto è rinnovato per lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni, non è ammesso un nuovo periodo di prova.

Lo stabilisce in modo esplicito l’articolo 7 del D.lgs. 104/2022. L’assenza di variazioni nel contenuto della prestazione rende infatti inutile (e illegittima) una nuova valutazione dell’idoneità.

Fonte immagine: Foto di David da Pixabay

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