Bisogna operare una suddivisione in relazione all'utilizzo dell'immobile:
- Se l'immobile è esclusivamente strumentale: per i contratti stipulati a partire dal 15 Giugno 1990 è deducibile la sola rendita catastale per competenza mentre per i contratti antecedenti era deducibile il canone di locazione.
- Se l'immobile acquisito in leasing ha un utilizzo promiscuo (studio e abitazione): per i contratti stipulati dal 15 Giugno 1990 è deducibile il 50% della rendita catastale purchè il contribuente non disponga nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione. Per i contratti stipulati entro tale data era deducibile il 50% del canone leasing solo se il contribuente non disponesse nello stesso Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione.
Ti potrebbero interessare:
- Rapporto di lavoro in edilizia dopo la nuova patente a punti | Libro di carta
- La Patente a Punti nei Cantieri edili | Libro di carta
- Guida pratica al decreto Salva Casa -150 FAQ per risolvere le irregolarità edilizie e la normativa regionale sui sottotetti | eBook
- Busta paga in edilizia | eBook
- La tassazione degli immobili | eBook
- Guida alla compravendita immobiliare | eBook
- IVA in edilizia e nel settore immobiliare 2024 | Libro di carta
Visita anche la sezione dedicata al Superbonus 110 e alle Agevolazioni per gli Immobili