Il diverso trattamento tributario di queste spese è indicato all'art. 108 comma 2 TUIR:
- Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell''esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.
- Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento, se rispondono a requisiti di inerenza e congruità che che il DM 19/11/2008 ha stabilito entro un limite determinato in misura percentuale variabile in relazione all'ammontare dei ricavi. Tale limite è del 1,3% per i ricavi fino a 10 milioni; 0,5% sulla parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni; 0,1 % sulla parte eccedente 50 milioni.
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