Il pignoramento esattoriale riguarda l'espropriazione di beni ai fini della riscossione di una cartella esattoriale . Sono pignorabili presso i soggetti terzi sia beni mobili che immobili che crediti del debitore ( ad esempio lo stipendio dovuto dal datore di lavoro del debitore).
Dal 29 novembre 2006 (L. 51) il Concessionario puo' procedere nei confronti del debitore al pignoramento dei crediti che lo stesso vanti nei confronti di terzi. In pratica il Concessionario chiede il pignoramento di detto credito con l'ordine al terzo di pagare il debito direttamente al concessionario. Il pagamento va effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento (erano 15 giorni fino al 2013) . I limiti di pignorabilità sono diversi per il pignoramento esattoriale rispetto alla procedura ordinaria . Il concessionario esattoriale puo richiedere il pignoramento fino ai seguenti limiti:
- 10% per stipendi indennità e TFR inferiori a 2500 euro
- fino a 1 setttimo per stipendi da 2500 a 500 euro
- fino a 1 quinto per quelli che superano i 5mila euro. Inoltre non si può pignorare l'ultimo stipendio accreditato sul conto
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