Riferimento: acquisto immobile
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Mercoledì 11 Aprile 2007, 0:00
Leasing leggero per i professionisti
Di di Andrea Bongi
La cessione di un contratto di leasing da parte di un professionista non genera sopravvenienza attiva tassabile. Da ciò deriva che per i possessori di reddito di lavoro autonomo, l'acquisto dei beni strumentali in leasing, da un punto di vista fiscale, può convenire ancor più dell'acquisto diretto. Le modifiche alla disciplina del reddito di lavoro autonomo, apportate soprattutto dal dl 223/06, con l'introduzione della rilevanza fiscale delle plusvalenze generatesi a seguito di cessione di beni strumentali, non hanno infatti previsto l'inclusione anche per il lavoro autonomo della rilevanza fiscale della sopravvenienza attiva da cessione del contratto di leasing, disciplinata invece per i redditi d'impresa nell'articolo 88, comma 5, del Tuir. Sopravvenienza attiva che si determina, è bene ricordarlo, in misura pari al valore normale del bene oggetto del contratto ceduto ed è pari al valore di mercato del bene al netto dei canoni di leasing ancora da scadere.
Per i professionisti quindi cedere un contratto di leasing non darà luogo a componenti positivi di reddito contrariamente a quanto accade invece nel reddito d'impresa. Un esempio? Supponiamo che un professionista, un dottore commercialista, si trovi di fronte alla scelta fra l'acquisto diretto o tramite leasing di un bene strumentale del valore di euro 10 mila (al netto dell'Iva). Supponiamo inoltre che il coefficiente di ammortamento previsto per questa categoria di beni sia pari al 20% annuo e che, nel caso di leasing, la durata dello stesso sia pari a 36 mesi con un canone mensile pari a euro 278 (sempre al netto dell'Iva ed escludendo gli oneri finanziari). Ipotizziamo inoltre che alla fine del secondo anno di possesso del bene il nostro dottore commercialista decida di cedere il bene in questione il cui valore di mercato, in quel momento, sia pari a euro 8 mila.
Se a monte di detta cessione egli ha optato per l'acquisto diretto del bene avrà dedotto in totale euro 4 mila, pari a due quote di ammortamento di euro 2 mila ciascuna (20% di 10 mila). Al momento della cessione del bene al suo valore di mercato realizzerà quindi una plusvalenza tassabile, post-dl 223/06, di euro 2 mila, pari cioè alla differenza fra il valore di cessione e il residuo ammortizzabile del bene. Detta plusvalenza sarà componente positiva di reddito tassata sia ai fini dell'irpef sia dell'Irap sia ai fini previdenziali (in questo caso cassa previdenza dottori commercialisti).
Se invece il dottore commercialista avesse optato per l'acquisto del bene tramite leasing, dopo due anni avrebbe dedotto esattamente 24 canoni da euro 278 ciascuno pari a un totale di euro 6.672 e la successiva cessione del contratto stesso, qualunque sia il valore di cessione pattuito con la controparte, non darà luogo a una componente positiva del suo reddito di lavoro autonomo.
La convenienza fiscale del leasing si manifesta quindi oltre che nella minor durata del periodo di ammortamento fiscale del bene rispetto all'acquisto diretto (effetto oggi in parte limitato dalle disposizioni sulla durata minima dei contratti di leasing di cui alla legge 248/2005 che impongono per i contratti di leasing una durata minima pari almeno alla metà del periodo di ammortamento del bene), anche dall'assenza di una componente positiva del reddito di lavoro autonomo al momento della cessione del contratto di leasing a terzi. Siamo in presenza di una economia di scelta: il professionista opta per la tipologia di contratto che gli consente, a parità di disponibilità del bene, il minor carico fiscale. E nel caso di specie siamo senza dubbio all'interno del lecito risparmio d'imposta. Non si può infatti pretendere che il soggetto passivo dilati la propria base imponibile per ricomprendervi anche situazioni non espressamente previste dalla norma. Il reddito di lavoro autonomo infatti si determina sulla base della differenza fra l'ammontare dei compensi in denaro e in natura percepiti nel periodo d'imposta e le spese sostenute per produrre il reddito stesso. A questo principio generale l'art. 54 del Tuir prevede una serie di eccezioni: la sopravvenienza attiva da cessione del contratto di leasing non vi è ricompresa.